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L’art. 1 del Decreto Legge n. 152/2021 prevede un contributo a fondo perduto e una detrazione fiscale fino all’80% destinata anche alle spese di ecobonus e sismabonus che ha previsto nuove detrazioni fiscali e contributi a fondo perduto per le imprese operanti nel settore turistico.
Detrazioni fiscali e contributi a fondo perduto sono riconosciuti:
La misura messa a punto nel decreto Infrastrutture prevede un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all’80% delle spese sostenute dei seguenti interventi realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2024:
Lo stesso articolo prevede anche la possibilità di accedere ad un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per gli stessi interventi elencati e realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente:
Detrazioni fiscali e contributi a fondo perduto sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi. L’ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un’anticipazione non superiore al 30% del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione.
Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte da detrazioni e contributo a fondo perduto, è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato, a condizione che almeno il 50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Infrastrutture il Ministero del turismo, pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi, ivi inclusa l’individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi.
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