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Il Regolamento De Minimis dell’Unione Europea stabilisce limiti massimi per gli aiuti concessi a un’impresa entro un periodo di tre anni. Questa regolamentazione esclude il sostegno economico dato da uno Stato membro dagli standard europei sugli aiuti di Stato, a condizione che siano di modesta entità e non compromettano la libera concorrenza nel mercato unico.
Gli Stati membri, secondo i trattati europei, devono notificare ogni aiuto di Stato alla Commissione europea, che li approverà prima che vengano effettivamente concessi.
Lo scopo principale del regolamento è quello di consentire agli Stati di sostenere settori specifici o imprese con aiuti di modesta entità senza dover ottenere preventivamente l’approvazione della Commissione. Questo processo agevola l’accesso delle imprese ai finanziamenti e alle agevolazioni offerti da bandi di Finanza Agevolata nazionali, regionali e locali, nonché da misure stabilite dal PNRR.
Il Regolamento si applica ai limiti degli aiuti di Stato nell’ambito dell’entità nota come “impresa unica”. Questa si riferisce a qualsiasi organizzazione impegnata in un’attività economica, indipendentemente dal suo status legale o dalle modalità di finanziamento, in cui esiste un legame di controllo.
In termini pratici, il regolamento si applica a tutte le imprese che presentano almeno una delle seguenti relazioni:
La Commissione europea ha adottato due nuovi regolamenti che influenzano gli aiuti di Stato limitati: il regolamento generale “De Minimis” 1407/2013 e il regolamento SIEG 360/2012, riguardante gli aiuti di Stato limitati per i servizi di interesse economico generale, come trasporti pubblici e assistenza sanitaria.
Le modifiche saranno valide dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030.
Le modifiche al regolamento De Minimis generale includono:
Il regolamento De Minimis SIEG stabilisce un importo minimo di compensazione per i prestatori di Servizi d’Interesse Economico Generale.
Le modifiche comprendono:
La Commissione europea ha adottato una modifica del regolamento De Minimis pesca e acquacoltura (717/2014) il 04/10/2023, che comporta:
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