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Agevolazioni assunzioni nelle zone ZES, facciamo il punto

Dopo Resto al sud 2.0  è arrivato il momento di parlare della seconda grande novità introdotta dal decreto Coesione: le agevolazioni per le assunzioni di lavoratori under 35, donne svantaggiate e lavoratori over 35 all’interno della zona della ZES unica. 

Queste agevolazioni, seppur diverse tra loro, hanno alcuni punti in comune:

  • Temporaneità: gli sgravi sono temporanei e non strutturali, riguardano le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
  • Durata del beneficio: il beneficio è fruibile per un massimo di 24 mesi.
  • Non cumulabilità: gli esoneri non sono cumulabili con altri incentivi.

Per l’applicazione di queste misure, è necessaria l’approvazione della Commissione UE. Cosa succede se non arriva entro il 1° settembre? Come funzionano nello specifico le singole agevolazioni?

Agevolazioni previste dal decreto Coesione

Il decreto Coesione interviene con tre articoli specifici per favorire le assunzioni:

  1. Agevolazioni assunzioni di lavoratori under 35: lo sgravio riguarda i lavoratori al primo impiego con contratto a tempo indeterminato, esclusi i contratti di apprendistato non conclusi e i contratti risolti durante il periodo di prova. L’assunzione deve avvenire a tempo indeterminato, anche part-time, con la riduzione proporzionale dello sgravio. Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, di apprendistato e di lavoro intermittente a tempo indeterminato.

  2. Agevolazioni assunzioni di donne svantaggiate: Definite secondo il Regolamento n. 1407/2014, le donne svantaggiate possono essere assunte con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. Lo sgravio dura 24 mesi e può arrivare a 650 euro mensili nelle ZES. È necessario un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.

  3. Agevolazioni assunzioni nelle ZES: L’agevolazione riguarda i lavoratori over 35, disoccupati da oltre 24 mesi, assunti da datori di lavoro con meno di 10 dipendenti. Lo sgravio è di 650 euro mensili per un massimo di 24 mesi. Il contratto deve essere a tempo indeterminato, anche parziale, ma sono esclusi i contratti di lavoro domestico, di apprendistato e di lavoro intermittente.

Punti comuni delle agevolazioni per le assunzioni nella zona ZES

Gli articoli 22, 23 e 24 del decreto delineano i punti comuni delle agevolazioni:

  • Temporaneità e durata: Gli sgravi sono temporanei e fruibili per massimo 24 mesi.
  • Importo massimo: Il contributo massimo è di 500 euro al mese, che sale a 650 euro nelle ZES.
  • Non cumulabilità: gli esoneri non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni previsti dalla legislazione vigente.
  • Rispetto delle normative: gli sgravi richiedono il rispetto dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e dell’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015.
  • Revoca del beneficio: lo sgravio viene revocato in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo entro 6 mesi dall’assunzione.
L’INPS monitora l’andamento delle agevolazioni e può bloccarle in caso di superamento dei budget annuali previsti. L’erogazione degli sgravi è subordinata alla decisione positiva della Commissione Europea.
La ZES è tristemente nota per i suoi ritardi. Nonostante l’iniziativa sia stata molto apprezzata dagli imprenditori delle zone ZES, una domanda sorge spontanea: cosa succederà se la decisione della Comunità Europea non dovesse arrivare entro il 1° settembre 2024?

In assenza di una disposizione strutturale incentivata su cui fare affidamento, l’unica via percorribile sarà il pagamento della contribuzione ordinaria fino alla data del “placet”.

Vi terremo informati su ulteriori novità.

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